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pubblica amministrazione - contratti - formazione - forma - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 9975 del 08/05/2014

Affitto agrario con la P.A. - Stipulazione in forma scritta - Necessità - - Irrilevanza della cosiddetta deformalizzazione ex art. 41 legge n. 203 del 1982 - Fondamento - Conseguenze - Configurabilità di una novazione soggettiva tacita del rapporto - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 9975 del 08/05/2014

In materia di contratti stipulati dalla P.A. (nella specie, affitto agrario), è necessaria la forma scritta a pena di nullità e, pertanto, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 41 della legge 3 maggio 1982, n. 203, che ha deformalizzato i contratti di affitto a coltivatore diretto, compresi quelli ultranovennali, rendendoli a forma libera, non può ritenersi concluso un contratto di affitto agrario con la P.A. in forza di un comportamento concludente, pur se protrattosi per anni. Ne consegue che la sostituzione di fatto di persona diversa dall'affittuario nella coltivazione del terreno non integra una novazione soggettiva del rapporto opponibile all'ente pubblico.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 9975 del 08/05/2014