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Pubblica amministrazione - contratti - formazione - forma – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20033 del 06/10/2016

Manifestazione documentale della volontà negoziale - Necessità - Carenza - Conseguenze - Fondamento.

I requisiti di validità dei contratti posti in essere dalla P.A., anche "iure privatorum", attengono essenzialmente alla manifestazione della volontà ed alla forma: la prima deve provenire dall'organo al quale è attribuita la legale rappresentanza (previe eventuali delibere di altri organi), mentre la forma deve essere, a pena di nullità, scritta, al fine precipuo di consentire i controlli cui l'azione amministrativa è sempre soggetta. Il difetto di tali requisiti esclude la sussistenza di un contratto, configurandosi, invero, un comportamento di fatto privo di rilievi di sorta sul piano giuridico per l'assenza in radice dell'accordo tra le parti, richiesto dall'art. 1321 c.c., anche per la costituzione di un contratto invalido e non opponibile ai terzi.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20033 del 06/10/2016