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Protezione internazionale - Provvedimento amministrativo di revoca della protezione sussidiaria - Violazione dell'obbligo di avviso dell'inizio del procedimento -

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Provvedimento amministrativo di revoca della protezione sussidiaria - Violazione dell'obbligo di avviso dell'inizio del procedimento - Conseguenze - Ricorso al giudice ordinario - Attivazione dei poteri giudiziali di iniziativa officiosa e collaborativa - Necessità - Limiti - Fondamento.

La revoca della protezione sussidiaria da parte della Commissione nazionale per il diritto di asilo deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della l. n. 241 del 1990, atteso l'espresso richiamo ad esso operato dall'art. 18 del d.lgs. n. 25 del 2008. La violazione di tale obbligo determina l'invalidità della decisione del giudice che, adito a fronte del provvedimento amministrativo negativo, abbia puramente e semplicemente accettato le acquisizioni procedimentali lesive dei diritti di difesa, senza procedere ad alcuna iniziativa officiosa e collaborativa: detta iniziativa, se può essere negata quando le prospettazioni documentali ed orali del richiedente protezione siano di tale implausibilità da rendere la stessa inutile, non può essere declinata allorché il richiedente protezione, per omesso avviso dell'inizio del procedimento amministrativo, non abbia potuto ragionevolmente formulare nessuna produzione o deduzione.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7841 del 20/03/2019