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Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 33360 del 17/12/2019 (Rv. 656564 - 01

Permesso di soggiorno ex art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998 - Sussistenza dei gravi motivi connessi con lo sviluppo psico-fisico del minore - Sindacabilità in cassazione - Esclusione - Fondamento.

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso In genere.

In tema di autorizzazione temporanea alla permanenza in Italia da parte del familiare del minore, ex art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, i "gravi motivi" connessi con lo sviluppo psico-fisico di quest'ultimo sono il presupposto legittimante il rilascio dello speciale permesso di soggiorno, mentre l'età e le condizioni di salute del minore sono i parametri di giudizio per valutare se quel presupposto sussista o meno; ne consegue che è sindacabile in sede di legittimità soltanto la pronuncia che abbia totalmente trascurato di considerare l'età o le condizioni di salute del minore, non anche quella che abbia preso in considerazione i detti parametri per trarne, però, conclusioni contestate dal ricorrente, ovvero abbia negato o affermato la sussistenza dei "gravi motivi", trattandosi - come in ogni altro caso in cui la legge civile impiega tale locuzione - di un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e insindacabile in cassazione, salvi i casi-limite della motivazione apparente, insanabilmente contraddittoria o mancante, ossia tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale” che la motivazione di qualsiasi provvedimento giurisdizionale deve garantire.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 33360 del 17/12/2019 (Rv. 656564 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360_1

Straniero

Permesso di soggiorno