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Riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria – Cass. n. 14682/2021

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Protezione sussidiaria ex art. 14, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007 - Situazione del paese di origine - C.O.I. e altre informazioni liberamente accessibili - Fatto notorio - Sindacato in sede di legittimità - Fattispecie.

Ai fini del riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria, nell'ipotesi prevista daii'art. 14, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007, il dovere di cooperazione istruttoria di cui agli artt. 8 del d.lgs. n. 25 del 2008 e 3 del d.lgs. n. 251 del 2007 impone al giudice di utilizzare, in vista della decisione, le informazioni relative alla condizione interna del Paese di provenienza o rimpatrio del richiedente, ovvero di una specifica area del Paese stesso (cd. C.O.I.), tratte dalle fonti di cui all'art. 8 citato o anche da concorrenti canali di informazione, quali i siti "internet” delle principali organizzazioni non governative attive nel settore dell'aiuto e della cooperazione internazionale, che siano adeguatamente aggiornate e tengano conto dei fatti salienti interessanti quel Paese o area, soprattutto in relazione ad eventi di pubblico dominio; la mancata considerazione di tali informazioni, in funzione della loro oggettiva notorietà, è censurabile in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, escludendo che nella regione di provenienza del richiedente vi fosse una situazione di violenza indiscriminata, tale da esporlo al concreto pericolo di un danno grave, aveva negato a un cittadino del Mali la protezione sussidiaria ex art. 14, comma 1, lett. c), senza dar conto di avere svolto un puntuale accertamento su fonti specifiche e aggiornate, vieppiù necessario in considerazione della notoria condizione di elevata instabilità e violenza generalizzata in cui attualmente versa il suddetto Paese).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 14682 del 26/05/2021 (Rv. 661406 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115