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Procura apposta su figlio separato materialmente congiunto all'atto – Cass. n. 31191/2021

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Ricorso per cassazione - Procura apposta su figlio separato materialmente congiunto all'atto - Priva di specifico riferimento al provvedimento da impugnare - Inesistenza - Rilievo officioso - Inammissibilità del ricorso per cassazione - Fattispecie.

 

Deve essere dichiarata la giuridica inesistenza della procura speciale rilasciata al difensore al fine della proposizione del ricorso per cassazione, apposta su foglio separato e materialmente congiunto all'atto, quando risulti priva di uno specifico riferimento al provvedimento impugnato e riporti solo la generica indicazione "nel presente giudizio pendente davanti alla Corte di cassazione", senza altro elemento identifìcativo; ne consegue l'inammissibilità del ricorso, che deve essere dichiarata d'ufficio, in quanto l'art. 83 c.p.c. configura come un obbligo del giudice quello della verifica dell'effettiva estensione della procura conferita, principalmente a garanzia della stessa parte che l'ha rilasciata, affinché la medesima non risulti esposta al rischio del coinvolgimento in una controversia diversa da quella voluta, per effetto dell'autonoma iniziativa del proprio difensore. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, proposto in materia di protezione internazionale dello straniero).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 31191 del 02/11/2021 (Rv. 662994 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_365

 

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Cassazione

31191

2021