Skip to main content

Domanda reiterata di protezione internazionale – Cass. n. 6374/2022

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Domanda reiterata - Dichiarazione di inammissibilità da parte della Commissione territoriale - Ricorso al tribunale - Deduzione di fatti sopravvenuti in ordine alla vulnerabilità - Valutazione da parte del giudice - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

 

In tema di domanda reiterata di protezione internazionale, poiché oggetto del giudizio introdotto non è il provvedimento amministrativo di inammissibilità quanto l'accertamento di un diritto soggettivo, il ricorrente può porre a fondamento della domanda fatti diversi ed ulteriori rispetto a quelli dedotti dinanzi alla Commissione Territoriale e il Tribunale ha l'obbligo di pronunciarsi nel merito. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la decisione del Tribunale che ha dichiarato inammissibile una domanda reiterata proposta sulla base di documenti attestanti una grave condizione di salute del ricorrente, erroneamente ravvisando la novità degli elementi, dedotti solo nella fase giurisdizionale e non amministrativa, e la non attinenza degli stessi alla diversa fattispecie di vulnerabilità, propria della protezione speciale riconoscibile dal Questore).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6374 del 25/02/2022 (Rv. 664060 - 01)

 

Corte

Cassazione

6374

2022