Dichiarazioni relative all'orientamento sessuale del ricorrente – Cass. n. 6107/2022
Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Dichiarazioni relative all'orientamento sessuale del ricorrente - Credibilità - Valutazione unitaria e complessiva di tutti gli elementi probatori - Necessità - Fattispecie.
In tema di valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente protezione internazionale proposte in ragione del rischio di subire atti persecutori in conseguenza del proprio orientamento omosessuale, il giudice di merito è tenuto a valutare in modo complessivo ed unitario tutti gli elementi probatori acquisiti. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la decisione del Tribunale che, senza valutare il contenuto di una relazione redatta da un'associazione LGBTassiduamente frequentata in Italia dal ricorrente, ha ritenuto inattendibile il suo racconto, relativo alla relazione intrattenuta con il proprio datore di lavoro, sull'esclusivo rilievo che il pericolo di subire gravi sanzioni penali in Nigeria avrebbe dissuaso chiunque dall'intrattenere relazioni omosessuali).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6107 del 24/02/2022 (Rv. 664058 - 01)