Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Protezione umanitaria - Integrazione sociale - Rapporto di lavoro - Prova - Produzione del contratto a tempo indeterminato - Sufficienza - Mancata produzione delle buste paga - Irrilevanza - Fondamento.
In tema di protezione umanitaria, il contratto di lavoro a tempo indeterminato rappresenta una forma di integrazione sociale, a prescindere dalla produzione delle buste paga o di altri documenti dimostrativi dell'effettività del rapporto lavorativo e, quale atto proveniente dal datore di lavoro, costituisce prova sufficiente dell'effettiva esistenza del rapporto di lavoro, anche in considerazione della possibilità per il giudice di esercitare i poteri ufficiosi, al fine di accertare l'effettivo svolgimento dell'attività indicata dal richiedente.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6111 del 24/02/2022 (Rv. 664059 - 01)
Corte
Cassazione
6111
2022