Condizione di vulnerabilità in ragione delle violenze subite – Cass. n. 5467/2022
Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Protezione umanitaria ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998 - Presupposti - Condizione di vulnerabilità in ragione delle violenze subite - Rilevanza - Fattispecie.
La sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, va valutata comparando la situazione soggettiva e oggettiva della richiedente nel paese di origine alla situazione d'integrazione raggiunta in Italia, ponendo particolare attenzione all'idoneità dei forti traumi, riportati per le violenze domestiche subite, ad incidere sulla sua condizione di vulnerabilità, nonché sulla capacità di reinserirsi socialmente in caso di rimpatrio preservando le inalienabili condizioni di dignità umana. (Nella specie, la richiedente, orfana, già abusata dal marito della donna che l'allevava e costretta all'aborto, dopo la fuga e il matrimonio, perduto il bambino dato alla luce durante l'incarcerazione in Libia. temeva di rientrare nel Paese di origine avendo appreso che il marito era un rapinatore ricercato).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 5467 del 18/02/2022 (Rv. 664199 - 01)