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Atti di persecuzione cittadino straniero renitente alla leva – Cass. n. 5211/2022

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Atti di persecuzione cittadino straniero renitente alla leva - Sproporzione e carattere discriminatorio delle sanzioni - Valutazione da parte del giudice di merito - Poteri officiosi del Giudice - Fattispecie.

 

In tema di protezione internazionale, per valutare la fondatezza del timore di subire un atto persecutorio per renitenza alla leva, alla luce dell'interpretazione della C.G.U.E. 26 febbraio 2015 (causa C-472/13, Shepherd contro Germania), il Giudice, esercitando i poteri officiosi di cui all'art. 8, comma 3, e 27, comma 1 bis, d.lgs. n. 25 del 2008, è tenuto a valutare se le azioni giudiziarie e le sanzioni in cui incorrerebbe il richiedente nel suo paese di origine, a causa del suo rifiuto di prestare servizio militare, siano sproporzionate rispetto a quanto necessario allo Stato per esercitare il suo legittimo diritto di mantenere una forza armata e se le stesse presentino carattere discriminatorio. (Nel caso di specie, la S.C. ha accolto il ricorso proposto da un cittadino egiziano il quale, pur non avendo prospettato che dal proprio arruolamento sarebbe conseguito il rischio di essere coinvolto in un conflitto caratterizzato da violazioni sistematiche dei diritti umani da parte dei militari, aveva allegato che il rifiuto di prestare il servizio di leva avrebbe comportato l'essere considerato un oppositore del governo egiziano).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5211 del 17/02/2022 (Rv. 664056 - 01)

 

Corte

Cassazione

5211

2022