Mutilazione genitale femminile – Cass. n. 5144/2022
Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Mutilazione genitale femminile - Protezione umanitaria e sussidiaria - Status di rifugiato - Sussistenza - Estensione al familiare della donna soggetta al rischio di mutilazioni - Condizioni - Fattispecie.
In tema di protezione internazionale, il rischio di assoggettamento a pratiche di mutilazioni genitali femminili (c.d. infibulazione) costituisce elemento rilevante per la concessione della tutela umanitaria nonché per il riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria, ai sensi dell'art. 14, lett. b), del d.lgs. n. 251 del 2007, rappresentando dette pratiche, per la persona che le subisce o rischia di subirle, un trattamento oggettivamente inumano e degradante, inoltre, ove sia accertato che il fenomeno venga praticato, nel contesto sociale e culturale del Paese di provenienza, al fine di realizzare un trattamento ingiustamente discriminatorio, diretto o indiretto, della donna, possono sussistere, in relazione alla previsione di cui all'art. 7, lett. a) ed f), del citato d.lgs. n. 251, anche i presupposti per la concessione dello status di rifugiato; detta tutela va riconosciuta anche quando il richiedente, di sesso maschile, sia esposto al rischio di un trattamento persecutorio religioso per aver cercato di sottrarre una familiare alla mutilazione (nella specie, la sorella tredicenne).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 5144 del 16/02/2022 (Rv. 664198 - 01)