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Assicurazione - assicurazione della responsabilita' civile - oggetto del contratto (rischio assicurato) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 30314 del 21/11/2019 (Rv. 656145 - 01)

Casa di cura privata - Assicurazione della responsabilità civile - Rapporto con le assicurazioni della responsabilità civile "personali" dei medici in essa operanti - Assicurazione con copertura "a secondo rischio" - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.

La polizza stipulata da una casa di cura "per conto proprio" a copertura della responsabilità civile (tanto per il fatto proprio quanto per quello altrui) non può "operare in eccesso" rispetto all'assicurazione "personale" del medico che in essa operi, poiché i due contratti, che sono diversi e riguardano soggetti differenti, non coprono il medesimo rischio. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di appello, affermando che presupposto necessario perché possano sussistere una coassicurazione, una assicurazione plurima od una copertura "a secondo rischio" è proprio l'identità del rischio coperto).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 30314 del 21/11/2019 (Rv. 656145 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1917, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1362, Cod_Civ_art_1364, Cod_Civ_art_1366, Cod_Civ_art_1367