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Assicurazione veicoli - limite del massimale minimo legale - Cass. n. 17556/2020

Assicurazione - veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria) - obbligo dell'assicurazione - minimi di garanzia - Sottoposizione dell'impresa assicuratrice a liquidazione coatta amministrativa - Successione "ope legis" dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia - Limite di risarcibilità ex art. 21, ultimo comma, della legge n. 990 del 1969 - Computo dei pagamenti parziali precedentemente effettuati dall'impresa in l.c.a. "in bonis" entro il massimale convenzionale – Condizioni - assicurazione - veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria) - risarcimento del danno - fondo di garanzia per le vittime della strada - liquidazione dei danni .

ASSICURAZIONE

VEICOLI

MINIMI DI GARANZIA

L'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, che succede "ope legis" all'impresa assicuratrice sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, è tenuta nei confronti del danneggiato entro il limite del massimale minimo legale ex art. 21, ultimo comma, legge n. 990 del 1969, senza possibilità di detrarre da questo i pagamenti parziali precedentemente effettuati dalla compagnia ancora "in bonis" se non superano la differenza fra il maggior massimale convenzionale e il massimale legale; se, invece, il massimale di polizza coincide con quello di legge, gli importi già corrisposti al danneggiato devono essere interamente detratti; qualora, poi, il massimale convenzionale superi quello legale in misura inferiore agli importi versati dall'impresa "in bonis", il diffalco dal massimale legale deve essere effettuato per l'ammontare eccedente la differenza fra i due massimali.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 17556 del 21/08/2020 (Rv. 658683 - 01)

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2020