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assicurazione veicoli - targa di prova - Cass. n. 17665/2020

Assicurazione - veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria) - obbligo dell'assicurazione - veicoli - Circolazione con targa di prova - Ambito applicativo - Obbligo di garanzia assicurativa - Sussistenza - Danni derivanti da veicolo immatricolato e assicurato circolante con targa di prova - Responsabilità civile dell'assicuratore della targa di prova - Esclusione - Responsabilità civile dell'assicuratore del veicolo immatricolato - Sussistenza- Ragioni - circolazione stradale - veicoli - ammissione alla circolazione (licenza di) - carta di circolazione .

ASSICURAZIONE

CIRCOLAZIONE 

TARGA PROVA

L'autorizzazione ministeriale alla circolazione con "targa prova”, regolata dall'art. 1 del d.P.R. n. 474 del 2001, è consentita ai veicoli privi della carta di circolazione e non immatricolati la cui circolazione sia necessaria per prove tecniche, sperimentali o costruttive o per dimostrazioni finalizzate alla vendita, previa stipula di polizza assicurativa per la responsabilità civile da parte dei titolari della specifica autorizzazione (officine, concessionari, costruttori, ecc.), con la quale viene assicurato ogni veicolo dotato della targa prova; nel caso in cui, come nella specie, un veicolo già immatricolato, regolarmente targato e munito di copertura assicurativa per la r.c.a. - circolante con targa di prova del titolare dell'officina di riparazione per essere controllato o a scopo dimostrativo o per collaudo - abbia cagionato danni, di questi risponde solo l'assicuratore del mezzo e non quello della targa di prova in quanto la finalità di quest'ultima non è quella di sostituirsi all'assicurazione del veicolo, bensì quella di munire di copertura assicurativa i veicoli non ancora immatricolati.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 17665 del 25/08/2020 (Rv. 658824 - 01)

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2020