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Assicurazione contro i danni - limiti del risarcimento – massimale - Cass. n. 17893/2020

Assicurazione - assicurazione contro i danni - limiti del risarcimento – massimale - Assicurazione per r.c.a. - Sinistro causato da più veicoli privi di assicurazione - Obbligazione indennitaria gravante sull'impresa designata dal Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada - Determinazione del massimale - Criteri - Prodotto del singolo massimale per il numero dei corresponsabili - Applicazione – Condizioni - assicurazione - veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria) - risarcimento del danno - fondo di garanzia per le vittime della strada .

ASSICURAZIONE

DANNI

LIMITI RISARCIMENTO

Nel caso di sinistro stradale concausato da più veicoli, tutti privi di copertura assicurativa, l’impresa designata dal Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada è tenuta, ai sensi dell'art. 283, comma 1, lettera b, cod. ass., ad indennizzare la vittima entro il limite totale costituito dal prodotto del massimale minimo di legge (nella misura individuata "ratione temporis") per il numero dei responsabili coobbligati, a condizione che il danneggiato abbia convenuto in giudizio l'impresa designata espressamente invocando la sua qualità di garante "ex lege" di tutti i coobbligati e che tale domanda venga accolta con conseguente condanna dei responsabili, in solido tra loro ex art. 2055 c.c., al risarcimento dell'intero danno patito; qualora, infatti, sia convenuto uno solo dei corresponsabili oppure sia richiesta la condanna dell'impresa designata quale garante di uno soltanto di essi, il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato impedisce al giudice di condannare al pagamento di somme eccedenti un singolo massimale.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17893 del 27/08/2020 (Rv. 658757 - 04)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Civ_art_2055

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2020