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Beni - immateriali - marchio (esclusivita' del marchio) - prodotti - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 27194 del 23/10/2019 (Rv. 655770 - 02)

Prodotti agricoli e alimentari - Riconoscimento della denominazione di origine protetta (D.O.P.) - Marchio preesistente evocativo della provenienza geografica - Utilizzo - Condizioni - Registrazione in buona fede - Accertamento - Contenuto.

In tema di prodotti agricoli e alimentari, l'art. 14, comma 2, del Regolamento (CE) n. 510/2006, consente al titolare di continuare ad utilizzare il marchio registrato prima del riconoscimento della denominazione di origine protetta, anche quando in esso è evocato l'unico elemento che compone quest'ultima, e cioè la provenienza geografica del prodotto, purché si accerti che la registrazione sia stata effettuata in buona fede. A tal fine, il giudice di merito valuta la natura del marchio, il riferimento esclusivo alla reale provenienza geografica del bene e la mancanza di imitazioni (anche mediante contraffazione o camuffamento) di termini adoperati nella denominazione di origine protetta, tenendo anche conto del fatto che l'indicazione della zona di produzione dell'alimento è comunque consentita e in alcuni casi imposta al produttore titolare del marchio, ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. a) e 3, comma 1, n. 8 della Direttiva 2000/13/CE. (Fattispecie relativa all'utilizzo del marchio "Altopiano di Asiago", registrato prima del riconoscimento della denominazione di origine protetta "Asiago").

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 27194 del 23/10/2019 (Rv. 655770 - 02)