Skip to main content

Contraffazione di diritto di privativa – Cass. n. 21832/2021

Beni - immateriali - brevetti (e convenzioni internazionali) - violazione di privativa - Proprietà industriale - Contraffazione di diritto di privativa - Onere della prova - Ripartizione - Criteri

 

In tema di proprietà industriale, l'onere della prova circa la sussistenza della contraffazione di un diritto in privativa, ai sensi dell'art.121, comma 1, c.p.i., grava sul titolare del diritto violato, salva l'eccezione prevista dall'art.67 c.p.i. in tema di contraffazione di brevetti di procedimento; tale regola di giudizio vale anche per tutta l'estensione quantitativa e temporale della violazione, e non soffre deroga ove si discuta del momento di cessazione delle attività contraffattive, dopo che il titolare del diritto abbia fornito la prova del loro inizio da parte dell'autore della violazione; a tal fine il titolare del diritto può avvalersi di tutti gli strumenti probatori e cautelari disciplinati dagli artt.121, 121 bis e 129 c.p.i. e ricorrere altresì alla prova indiziaria e presuntiva.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 21832 del 29/07/2021 (Rv. 662303 - 03)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729

 

Corte

Cassazione

21832

2021