Beni - immateriali - brevetti (e convenzioni internazionali) - violazione di privativa - Proprietà industriale - Privativa - Contraffazione di brevetto - Domanda di retroversione in luogo del risarcimento del lucro cessante - Allegazione del dolo o della colpa del contraffattore - Necessità - Esclusione
In tema di proprietà industriale, il titolare del diritto di privativa che lamenti la sua violazione ha facoltà di chiedere, in luogo del risarcimento del danno da lucro cessante, la restituzione (c.d. "retroversione") degli utili realizzati dall'autore della violazione, con apposita domanda ai sensi dell'art.125, c.p.i., senza che sia necessario allegare specificamente e dimostrare che l'autore della violazione abbia agito con colpa o con dolo.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 21832 del 29/07/2021 (Rv. 662303 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043
Corte
Cassazione
21832
2021