Risarcimento del danno cagionato dalla contraffazione del marchio – Cass. n. 24635/2021
Beni - immateriali - marchio (esclusività' del marchio) - contraffazione - Risarcimento del danno - Lucro cessante - Art. 125, comma 2, d.lgs. n. 30 del 2005 - Esenzione dall'onere della prova - Esclusione - Agevolazione probatoria - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
In tema di risarcimento del danno cagionato dalla contraffazione del marchio, i'art. 125, comma 2, d.lgs. n. 30 del 2005, nella parte in cui consente la liquidazione del lucro cessante in base al "giusto prezzo del consenso" (pari al canone che il contraffattore avrebbe pagato se avesse avuto una regolare licenza), introduce una tecnica di semplificazione probatoria, riferita all'ammontare del danno, che non esonera dalla dimostrazione dell'esistenza dello stesso, anche mediante indizi e presunzioni. (In applicazione del principio enunciato, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che non aveva liquidato alla vittima della contraffazione alcun danno da lucro cessante, in mancanza della prova di un calo delle vendite dei prodotti o, comunque, di un "trend" negativo della loro commercializzazione).
Corte di Cassazione, Sez. 1 -, Sentenza n. 24635 del 13/09/2021 (Rv. 662393 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_1227