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"Distinzione" delle varietà vegetali – Cass. n. 6074/2023

Beni - immateriali - brevetti (e convenzioni internazionali) - invenzioni industriali - marchio (esclusività del marchio) - novità e originalità, preuso - Nuove varietà vegetali - Diritto di costitutore - Condizioni - "Distinzione" delle varietà vegetali - Contenuto - Ipotesi di varietà vegetale già brevettata all'estero dal medesimo soggetto che chiede il diritto di privativa in Italia - Mancanza dell'elemento di distinzione da altre varietà - Esclusione - Fondamento.

 

In tema di brevetto per varietà vegetali, tra i requisiti del diritto di costitutore occorre che la varietà sia nuova e distinta, concetto, quest'ultimo, che ai sensi dell'art. 104 c.p.i., ricorre quando la varietà vegetale si contraddistingue nettamente da ogni "altra", la cui esistenza, alla data del deposito della domanda di privativa, sia notoriamente conosciuta. Ove si discorra della medesima varietà per la quale lo stesso costitutore o il suo dante causa abbia chiesto all'estero l'attribuzione della privativa, non viene in questione un difetto di distinzione ai fini del giudizio di distinzione previsto dalla legge, in quanto la "medesima" varietà non può rientrare nel concetto di "altra" varietà già altrimenti notoriamente conosciuta.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6074 del 28/02/2023 (Rv. 667118 - 01)

 

Corte

Cassazione

6074

2023