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Stampa - responsabilità' civile e penale (reati commessi col mezzo della stampa) Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19204 del 06/07/2023 (Rv. 668176 - 01)

Diffamazione - Diritto di critica - Efficacia esimente - Condizioni - Giudizio soggettivo - Ammissibilità - Verità, quantomeno putativa, della notizia presupposta - Necessità - Fattispecie.

In tema di responsabilità civile per diffamazione, il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi; per riconoscere efficacia esimente all'esercizio di tale diritto, occorre, tuttavia, che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, con giudizio non censurabile in sede di legittimità, aveva escluso la verità, anche putativa, dei fatti che il giornalista aveva attribuito ad un funzionario regionale, rilevando che la personale ricostruzione della vicenda svolta dal giornalista non trovava supporto o riscontro in atti giudiziari o in specifiche indagini compiute al fine di verificarne la verosimiglianza).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19204 del 06/07/2023 (Rv. 668176 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059