Skip to main content

Stampa - diritto di cronaca Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19611 del 11/07/2023 (Rv. 668141 - 01)

Giornalismo d'inchiesta - Peculiarità - Attendibilità e veridicità della notizia - Valutazione - Rispetto delle regole deontologiche di lealtà e buona fede e accuratezza nella ricerca delle fonti - Necessità - Scriminante - Condizioni.

In tema di diffamazione a mezzo stampa, nel cd. "giornalismo d'inchiesta" a rilevare è l'esigenza della valutazione, non tanto dell'attendibilità e veridicità della notizia, quanto piuttosto del rispetto dei doveri deontologici di lealtà e buona fede, oltre che della maggiore accuratezza possibile nella ricerca delle fonti e della loro attendibilità, dal che consegue che è scriminato il giornalista che eserciti la propria attività mediante la denuncia di sospetti di illeciti, allorché i medesimi, secondo un apprezzamento caso per caso riservato al giudice di merito, risultino espressi in modo motivato e argomentato sulla base di elementi obiettivi e rilevanti e mediante il ricorso, attraverso una ricerca attiva, a fonti di notizia attendibili.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19611 del 11/07/2023 (Rv. 668141 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059