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Associazioni e fondazioni - in genere - Norme sulle società - Applicazione analogica - Ammissibilità - Unificazione di associazioni non riconosciute – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1476 del 23/01/2007

Norme sulla fusione - Applicabilità - Ricorso per cassazione proposto da una delle associazioni unificate - Ammissibilità – Fondamento - Società - fusione - effetti - Norme sulle società - Applicazione analogica - Ammissibilità - Unificazione di associazioni non riconosciute.

L'associazione non riconosciuta, ancorché sfornita di personalita giuridica, è considerata dall'ordinamento come centro di imputazione di situazioni giuridiche distinto dagli associati, cui sono analogicamente applicabili, in mancanza di diversa previsione di legge o degli accordi associativi, le norme stabilite in materia di associazioni riconosciute o di società. Pertanto, in caso di unificazione di due associazioni non riconosciute può farsi riferimento alle norme sulla fusione, con la conseguenza che la sopravvenuta unificazione non incide sull'ammissibilità del ricorso per cassazione proposto a nome di una delle associazioni unificate in quanto parte del giudizio di merito; infatti, a seguito della nuova formulazione dell'art. 2504 - bis cod. civ., in base al cui primo comma la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione, la fusione configura una vicenda meramente evolutivo-modificativa del medesimo soggetto giuridico, senza la produzione di alcun effetto successorio ed estintivo.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1476 del 23/01/2007