Associazioni e fondazioni - associazioni non riconosciute - in genere (associazioni di mutuo soccorso) – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16600 del 26/07/2007
Adesione - In forma continuata o successiva - Condizioni - Fattispecie.
La creazione di un'associazione presuppone un contratto (normalmente) plurilaterale, caratterizzato dal fatto che le prestazioni sono dirette al perseguimento di uno scopo collettivo, da realizzarsi attraverso lo svolgimento, in comune, di un'attività, ogni contraente trovando il corrispettivo della propria prestazione nella partecipazione al risultato a cui tende l'intera associazione; la formazione dell'atto costitutivo può essere non solo simultanea, ma anche continuata o successiva, secondo un procedimento nel quale il vincolo associativo si forma, progressivamente, attraverso le adesioni al programma, essendo escluso che la semplice possibilità di adesioni successive renda configurabile un'associazione (fattispecie in cui la S.C., in applicazione di tali principi, ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la sussistenza del requisito della pluralità di soggetti nel caso di ente costituito unilateralmente con deliberazioni comunali, senza che ad esso avessero aderito, neppure successivamente, altri enti o soggetti.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16600 del 26/07/2007