Associazioni non riconosciute - Scioglimento - Applicazione analogica delle norme dettate per lo scioglimento delle associazioni riconosciute - Esclusione - Attività di liquidazione - Organi legittimati - Nomina dei liquidatori da parte dell'A.G. - Conseguenze in tema di legittimazione a rappresentare l'ente.
Alle associazioni non riconosciute non si applicano analogicamente le norme dettate per lo scioglimento delle associazioni riconosciute e, pertanto, le prime possono procedere alle attività di liquidazione tramite i rappresentanti in carica alla data di scioglimento, in regime di "prorogatio"; l'eventuale nomina dei liquidatori da parte dell'Autorità giudiziaria, non indispensabile ma comunque non vietata, comporta peraltro che questi ultimi sono legittimati a rappresentare l'ente in vece e luogo degli amministratori prorogati.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 5738 del 10/03/2009