Associazioni e fondazioni - comitati - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 13338 del 29/11/1999
Costituiti da un ente pubblico, non economico, e privi di personalità giuridica pubblica - Disciplina di cui agli articoli 39 e segg. cod. civ. - Applicabilità - Conseguenze - Titolarità, degli obblighi assunti per il perseguimento dello scopo - Mancanza di autonomia nella raccolta dei fondi necessari - Irrilevanza.
Un comitato, ancorché costituito da un ente pubblico non economico, ove manchi del riconoscimento della personalità giuridica di diritto pubblico, configura una struttura privatistica la quale opera nell'ambito del diritto privato con piena autonomia di gestione, ne' si rende preclusiva di una tale qualifica la circostanza che l'ente in questione si rilevi privo di autonomia nell'attività di raccolta dei fondi da impiegare per il raggiungimento dello scopo, posto che ciò che caratterizza un tal tipo di ente è il fatto del suo costituirsi per uno dei fini indicati dall'art. 39 cod. civ. E la esistenza di un fondo con cui perseguire detto fine, e non certo l'attività di raccolta dei fondi stessi. Conseguentemente, anche in tal caso, esso ha - pur privo di personalità giuridica - la titolarità piena e diretta dei rapporti patrimoniali relativi sia a beni mobili che immobili, e quindi risponde delle obbligazioni assunte dai suoi rappresentanti.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 13338 del 29/11/1999