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Associazioni e fondazioni - Associazioni riconosciute - Assemblea - Deliberazioni - Impugnazione, annullamento e sospensione – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 952 del 26/01/1993

Deliberazione assembleare - Ex socio - Impugnazione - Contrarietà dell'atto alla legge o allo statuto - Deduzione in vista della elezione a cariche sociali - Inammissibilità - Successivo riacquisto della qualità di socio - Irrilevanza.

La legittimazione ad impugnare le deliberazioni assembleari di organismi con struttura associativa è subordinata alla titolarità della qualità di socio, attuale o almeno sussistente all'epoca della deliberazione stessa, sempre che, in tale ultimo caso, dall'ex socio si faccia valere in giudizio un diritto attuale che risulti leso dall'atto impugnato, condizione, questa, che manca quando a motivo dell'impugnazione si deduca la contrarietà dell'atto medesimo alla legge o allo statuto, in vista dell'elezione a cariche sociali che presuppongono essi stessi l'attualità della qualità di socio, senza che possa rilevare il successivo riacquisto della qualità di socio, attesa la sua efficacia solo "ex nunc", che comporta la legittimazione ad impugnare gli atti dell'associazione successivi a quel momento ma non quelli anteriori, per cui la legittimazione è venuta meno.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 952 del 26/01/1993