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Persona giuridica - associazioni non riconosciute - ordinamento ed amministrazione – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 1681 del 15/03/1982

Organi dell'associazione - associazioni riconosciute - assemblea - deliberazioni - in genere - associazione costituita allo scopo di attribuire vantaggi morali o materiali ai suoi soci - natura privatistica - coincidenti finalità di ordine generale dello stato o riconoscimento da parte dello statuto di poteri di intervento ad alcuni associati - ininfluenza - deliberazioni degli organi - atti amministrativi - configurabilità - esclusione - domande di impugnazione di dette deliberazioni - giurisdizione del giudice ordinario - sussistenza.*

Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - in genere.*

023025 419517*

La natura privatistica di un'associazione costituita al solo scopo di attribuire vantaggi morali o materiali ai suoi soci, quale il circolo sottufficiali di Roma dell'aeronautica militare, non viene meno per il fatto dell'eventuale coincidenza di quello scopo con finalità di ordine generale dello stato, ne' per il fatto che lo statuto, in relazione alla qualità di pubblici dipendenti degli associati, riconosca ai loro superiori determinati poteri d'intervento. Anche in tale situazione, pertanto, deve escludersi che le deliberazioni degli organi di detta associazione configurino Atti amministrativi, e deve conseguentemente affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario sulle domande rivolte ad impugnare le deliberazioni medesime. ( V 4560/77, mass n 388163).*

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 1681 del 15/03/1982