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Requisito forma scritta del contratto-quadro – Cass. n. 9187/2021

Contratti di borsa - Intermediazione finanziaria - Contratto-quadro - Requisito della forma scritta - Sottoscrizione dell'investitore e consegna a quest'ultimo di una copia del contratto - Sufficienza - Sottoscrizione dell'intermediario - Necessità - Esclusione - Fondamento. Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - forma - scritta.

In tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 9187 del 02/04/2021 (Rv. 660903 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1350, Cod_Civ_art_1325