Intermediazione finanziaria – Cass. n. 10251/2021
Contratti di borsa - Intermediazione finanziaria - Pluralità di depositi amministrati - Unico contratto quadro - Ammissibilità - Limiti - Coincidenza solo parziale degli intestatari - Nullità degli ordini di acquisto - Fattispecie.
In materia di intermediazione finanziaria, l'apertura di un deposito amministrato e l'individuazione di un conto d'appoggio costituiscono modalità di esecuzione del contratto d'intermediazione, il quale può anche dar luogo alla costituzione di più depositi e più conti; tuttavia, ove i rapporti risultino intestati a soggetti diversi, la coincidenza soltanto parziale degli intestatari non consente di estendere automaticamente il contratto d'investimento stipulato da uno solo al rapporto costituito con gli altri, ostandovi la diversità delle parti cui può ben corrispondere anche la disomogeneità delle condizioni concordate. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte di merito, che aveva pronunciato l'invalidità di un ordine d'acquisto impartito da due correntisti, a causa della mancata previa stipulazione del contratto d'investimento, sebbene uno dei due avesse sottoscritto un contratto quadro, ma in relazione ad altro rapporto d'intermediazione intestato anche ad altre persone).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 10251 del 19/04/2021 (Rv. 661268 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1418