Borsa - Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - causa (nozione, distinzioni) - In genere - Contratti derivati - "Interest rate swap" - Immeritevolezza ex sé - Esclusione - Fondamento - Valutazione "ex ante" - Necessità - Esiti economici del contratto - Irrilevanza.
Il contratto di swap si inscrive nella categoria, prevista dall'ordinamento, dei contratti aleatori, sicché la meritevolezza degli interessi suo tramite perseguiti non può essere di per sé in astratto esclusa; occorre, piuttosto, che il giudice valuti in concreto ed "ex ante" la ricorrenza del profilo anzidetto, senza considerarlo "ex post", ossia alla luce degli effetti economici prodotti dal contratto.
Corte di Cassazione, Sez. 1 -, Sentenza n. 24014 del 06/09/2021 (Rv. 662385 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1346
Corte
Cassazione
24014
2021