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Azione di accertamento negativo dell'illecito – Cass. n. 19947/2021

Personalità' (diritti della) - riservatezza - Protezione dei dati personali - Disciplina previgente al d.lgs. n. 101 del 2018 - Violazione amministrativa - Contestazione - Azione di accertamento negativo dell'illecito - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

 

In tema di protezione dei dati personali, con riguardo alle fattispecie regolate dalle norme previgenti al d.lgs. n. 101 del 2018 (che ha adeguato la normativa nazionale al reg. UE n. 679 del 2016), l'atto di accertamento e di contestazione dell'illecito amministrativo non è irrogativo della sanzione e, come tale, non è idoneo a produrre effetti nella sfera giuridica del presunto trasgressore che, infatti, è privo di interesse ad agire in riferimento alla domanda di accertamento negativo dell'illecito solo contestato, potendo unicamente proporre opposizione avverso il provvedimento sanzionatorio successivamente emanato dal Garante a norma dell'art. 18 l. n. 689 del 1981.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 19947 del 13/07/2021 (Rv. 661829 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100

 

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Cassazione

19947

2021