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Capacita' della persona fisica - capacita' di agire – Cass. n. 7241/2020

Amministrazione di sostegno - Istanza di regolamento di competenza - Sottoscrizione del ricorso da parte del solo beneficiario - Ammissibilità - Fondamento.

In tema di amministrazione di sostegno, l'istanza di regolamento di competenza può essere sottoscritta anche dalla parte personalmente, atteso che il relativo procedimento, a differenza di quelli d'interdizione o inabilitazione, non richiede il ministero di un difensore, almeno nelle ipotesi, corrispondenti al modello legale tipico, in cui l'emanando provvedimento abbia ad oggetto esclusivamente l'individuazione di singoli atti, o categorie di essi, in relazione ai quali è richiesto l'intervento dell'amministratore e non incida sui diritti fondamentali della persona attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o per l'inabilitato.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7241 del 13/03/2020 (Rv. 657558 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0404, Cod_Proc_Civ_art_047, Cod_Proc_Civ_art_720_1, Cod_Civ_art_0407, Cod_Proc_Civ_art_043, Cod_Proc_Civ_art_082, Cod_Proc_Civ_art_086

corte

cassazione

7241

2020