Skip to main content

Approvazione del rendiconto finale – Cass. n. 4029/2022

Capacità della persona fisica - capacità di agire - Amministrazione di sostegno - Approvazione del rendiconto finale - Impugnazione davanti al tribunale in sede contenziosa - Fondamento - Disciplina.

 

La disciplina sul rendimento del conto finale, prevista per la tutela degli incapaci, si applica anche all'amministrazione di sostegno, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 411 c.c., e pertanto l'impugnazione del decreto di approvazione del menzionato conto, emesso dal giudice monocratico in funzione di giudice tutelare, deve essere decisa dal tribunale in sede contenziosa, ai sensi dell'art. 45 disp. att. c.c., con sentenza appellabile (ma non ricorribile per cassazione) e non dalla Corte d'appello, ai sensi dell'art. 720 bis c.p.c.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4029 del 08/02/2022 (Rv. 664215 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0386, Cod_Civ_art_0411, Cod_Proc_Civ_art_339

 

Corte

Cassazione

4029

2022