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Patto di quota lite sul compenso spettante all'avvocato – Cass. n. 7420/2022

Capacità della persona fisica - capacità di agire - in genere - Amministrazione di sostegno - Atti di straordinaria amministrazione - Individuazione - Effetti economici - Rilevanza - Conseguenze - Patto di quota lite sul compenso spettante all'avvocato che curi l'azione risarcitoria per il sinistro stradale in cui l'amministrato ha subito gravi lesioni - Assenza di ulteriori risorse economiche - Autorizzazione del giudice tutelare - Necessità.

 

In tema di amministrazione di sostegno, l'individuazione degli atti di straordinaria amministrazione che richiedono l'autorizzazione del giudice tutelare, nel caso in cui all'amministratore siano conferiti solo poteri di ordinaria amministrazione, va compiuta tenendo conto degli effetti economici degli atti, così rientrando tra quelli di straordinaria amministrazione il patto di quota lite sul compenso spettante all'avvocato che curi l'azione risarcitoria per il sinistro stradale che abbia cagionato gravi lesioni alla persona amministrata, ove quest'ultima sia priva di altre risorse economiche e con quel risarcimento debba gestire la propria vita futura.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7420 del 07/03/2022 (Rv. 664523 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0404., Cod_Civ_art_0405, Cod_Civ_art_0409

 

Corte

Cassazione

7420

2022