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Trattati, convenzioni e organismi internazionali – arbitrati - elezioni amministrative - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10780 del 17/04/2019 (Rv. 653905 - 01)

Incandidabilità in conseguenza dell'avvenuto scioglimento dell'Ente locale - Procedimento - Proposta del Ministero dell'interno - Omessa indicazione di condotte specifiche oggetto di addebito - Nullità procedimentale - Esclusione - Fondamento 

In materia di incandidabilità alle elezioni degli amministratori responsabili delle condotte che abbiano dato causa allo scioglimento dei consigli provinciali o comunali, in conseguenza di infiltrazioni di stampo mafioso, la speciale modalità di introduzione del giudizio prevista dall'art. 143, comma 11, del d.lgs. n. 267 del 2000, mediante l'atto di trasmissione ministeriale, rappresenta una deroga alle regole comuni; tale atto di impulso non è perciò tenuto a soddisfare i requisiti ordinari, in particolare le previsioni di cui all'art. 125 c.p.c., e non risulta nullo qualora ometta di indicare nominativamente gli amministratori coinvolti nella procedura, o comunque non provveda ad esplicita menzione delle specifiche condotte che agli amministratori sono attribuite, in quanto rivelatrici della permeabilità dell'amministrazione locale alle influenze inquinanti delle consorterie criminali.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10780 del 17/04/2019 (Rv. 653905 - 01)

Cod_Proc_Civ_art_125, Cod_Proc_Civ_art_738