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Agenti di diritto internazionale - consoli – giurisdizione - Immunità - Attività connesse con le funzioni consolari – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 9385 del 04/04/2019 (Rv. 653487 - 01)

Circolazione stradale - Condotta dei veicoli - Sanzioni - Contestazione immediata o notifica differita della violazione - Condizioni - Contestazione in presenza della immunità - Conseguenze - Fattispecie.

L'immunità funzionale dei consoli di Stati stranieri ex art. 58, comma 2, in relazione all'art. 43, comma 1, della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 (resa esecutiva in Italia con l. n. 804 del 1967), per atti compiuti nell'esercizio delle funzioni consolari, quali definite dall'art. 5 della suddetta Convenzione, può riguardare, ex art. 131 del codice della strada, anche la violazione delle regole previste nel predetto codice, sicché, quando essa sia invocata, l'accertatore, a seconda dell'esito delle verifiche compiute sulla sussistenza dei relativi presupposti, deve procedere alla contestazione immediata o alla notifica differita della violazione ovvero alla trasmissione del verbale all'ufficio o comando dal quale dipende perché provveda alla segnalazione al Ministero degli Affari Esteri per le comunicazioni da effettuarsi in via diplomatica. Qualora l'organo accertatore, per impossibilità o erroneità dell'accertamento sui presupposti, contesti o notifichi la violazione in presenza dell'immunità, il rilievo sulla sua sussistenza in sede di opposizione giurisdizionale - su ricorso dell'interessato, o di notifica con nota verbale in sede diplomatica, su richiesta della competente rappresentanza dello Stato estero - conduce all'annullamento dell'atto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto infondata la doglianza del ricorrente, il quale, colto alla guida di un automezzo mentre faceva uso di un apparecchio telefonico, a suo dire, nello svolgimento della sua funzione di console onorario di uno Stato estero, aveva obiettato che il disposto di cui all'art. 131 del codice della strada non prevedesse una mera modalità di notifica alternativa, attivabile dall'accertatore previa verifica dei presupposti del nesso tra atto e funzione, ma obbligasse quest'ultimo alla sospensione di ogni accertamento e alla segnalazione al Ministero per le comunicazioni in via diplomatica per la verifica in tale sede).

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 9385 del 04/04/2019 (Rv. 653487 - 01)