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Trasporti - pubblici - ferrovie dello stato - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 5756 del 25/05/1995

Ente Ferrovie Stato - Trasformazione in società per azioni - Ricorso per cassazione nei confronti dell'Ente anziché della società - Validità - Notificazione presso l'Avvocatura dello Stato costituita in appello - Efficacia.

La proposizione del ricorso per cassazione nei confronti dell'Ente Ferrovie dello Stato, sebbene avvenuta dopo la trasformazione dello stesso ente - nei cui confronti sia stata proposta l'originaria domanda giudiziale - in società per azioni, deve ritenersi valida, poiché detta trasformazione (verificatasi in virtù di delibera C.I.P.E. del 12 agosto 1992 a norma dell'art. 18 del D.L. 11 luglio 1992 n,. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992 n. 359 , sulla base delle disposizioni dettate in materia di trasformazione di enti pubblici economici dall'art. 1 del D.L. 5 dicembre 1991 n. 386, convertito nella legge 29 gennaio 1992 n. 35) non ha determinato l'estinzione dell'ente e la successione nei relativi rapporti di una diversa persona giuridica, ma solo la modificazione della forma e della organizzazione di un soggetto che ha mantenuto al propria identità e che è adeguatamente identificato nonostante l'irregolarità della dizione utilizzata nel ricorso. Quest'ultimo, poi, è validamente notificato presso l'Avvocatura dello Stato che abbia assunto la difesa dell'ente nel grado di appello, nella sua qualità, ai sensi dell'art. 330, primo comma, cod. proc. civ., di procuratore costituito presso il giudice "a quo", in quanto il comma terzo bis dell'art.. 15 del D.L. 23 gennaio 1993 n. 16, aggiunto dalla legge di conversione 24 marzo 1993 n. 75, ha disposto la persistenza della difesa erariale per le controversie pendenti e limitatamente al grado di giudizio in corso alla data di entrata in vigore di detta legge di conversione.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 5756 del 25/05/1995