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Trasporti - pubblici - ferrovie in concessione - personale (impiegati ed agenti) – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 3248 del 29/04/1988

Assunzione - per concorso - previsione nel bando dell'accertamento del requisito dell'idoneità psicofisica previsto dal bando - contestazione del titolo all'assunzione e conseguente omissione del detto accertamento - azione diretta all'accertamento dell'avvenuta costituzione del rapporto o azione diretta alla sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. Civ. - preclusione - conseguenze - accertamento giudiziale della sussistenza del titolo all'assunzione - carattere di "mero accertamento" della sentenza - necessità - effetti.

Con riguardo all'assunzione di lavoratori, da parte di una società di trasporti pubblici, attraverso il procedimento del concorso, il cui bando preveda che la Costituzione del rapporto di lavoro con i vincitori debba essere preceduto dall'accertamento del requisito dell'idoneità psicofisica, ove il titolo all'assunzione sia contestato dalla società, la quale perciò non abbia proceduto alla verifica del possesso di tale essenziale requisito, è preclusa, per la Mancanza di detto accertamento, sia l'Azione volta - in ipotesi di bando di concorso configurantesi come offerta al pubblico - a far accertare l'avvenuta Costituzione del rapporto di lavoro sia l'Azione volta - ove detto bando si configuri invece come promessa - ad ottenere una sentenza costitutiva del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., con la conseguenza che il giudice, il quale risolva in favore del candidato la controversia circa la sussistenza o meno del titolo all'assunzione, deve limitarsi ad emettere una pronuncia di mero accertamento del diritto del lavoratore all'assunzione secondo le modalità del bando, e cioè previa verifica (suscettibile, ove negativa, di ulteriore controllo in Sede giudiziale) del possesso del requisito dell'idoneità psicofisica.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 3248 del 29/04/1988