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Procedimenti cautelari - azioni di nunciazione – Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 30009 del 19/11/2019 (Rv. 656069 - 01)

Azioni di nunciazione nei confronti della pubblica amministrazione - Riparto di giurisdizione - Criterio discretivo.

In tema di azioni di nunciazione nei confronti della pubblica amministrazione, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario qualora il "petitum" sostanziale della domanda si fondi sulla tutela di un diritto soggettivo e non coinvolga la contestazione della legittimità di atti o provvedimenti ricollegabili all'esercizio di poteri discrezionali spettanti alla pubblica amministrazione; pertanto, quando fonte del danno siano il "se" o il "come" dell'opera progettata, e non le sole sue concrete modalità esecutive, la "causa petendi" involge un comportamento della pubblica amministrazione (o di chi per essa ha agito) che si traduce in manifestazione del potere autoritativo di quella - qualificandosi necessario, per le sue caratteristiche in relazione all'oggetto del potere, al raggiungimento del risultato da perseguire e non già meramente occasionato dall'esercizio del potere medesimo - e sussiste allora la giurisdizione del giudice amministrativo sulle pretese del privato basate sull'illegittimità dell'azione pubblica.

Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 30009 del 19/11/2019 (Rv. 656069 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1171, Cod_Civ_art_1172