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Espropriazione per pubblico interesse (o utilita') - occupazione temporanea e d'urgenza (opere di bonifica e lavori per la ricostruzione di oo.pp.) - risarcimento del danno - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 22929 del 29/09/2017

Espropriazione per pubblica utilità - Occupazioni illegittime - Occupazione appropriativa ed usurpativa - Differenze - Illecito a carattere permanente - Conseguenze.

L'espropriazione per pubblica utilità (c.d. espropriazione appropriativa) è illegittima al pari dell'occupazione usurpativa, in cui manca la dichiarazione di pubblica utilità, ravvisandosi in entrambi i casi un illecito a carattere permanente, inidoneo a comportare l'acquisizione autoritativa alla mano pubblica del bene occupato, che viene a cessare solo per effetto della restituzione, di un accordo transattivo, della compiuta usucapione da parte dell'occupante che lo ha trasformato, ovvero della rinunzia del proprietario al suo diritto, implicita nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22929 del 29/09/2017