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Opere pubbliche (appalto di) - controversie - definizione contenziosa e transazione - clausole compromissorie - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22834 del 29/09/2017

Declaratoria di illegittimità costituzionale dell'arbitrato obbligatorio - Conseguenze - Possibilità di far valere la nullità del lodo arbitrale depositato in data anteriore alla pubblicazione della sentenza n. 152 del 1996 della Corte costituzionale - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

In tema di contratti di appalto di opere pubbliche, la sentenza n. 152 del 1996 della Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 della l. n. 741 del 1981 - sostitutivo dell'art. 47 del d.P.R. n. 1063 del 1962 - nella parte in cui non stabiliva che la competenza arbitrale potesse essere derogata anche con atto unilaterale di ciascuno dei contraenti: ne consegue, attesa l'efficacia retroattiva di tale pronuncia, che, come la competenza arbitrale può essere declinata in riferimento a procedimenti in corso al momento di pubblicazione della detta sentenza, allo stesso modo può essere fatta valere, ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 1), c.p.c., la nullità dei lodi arbitrali, per difetto di "potestas" degli arbitri, emessi anteriormente alla suddetta pubblicazione, salvo il limite del giudicato interno eventualmente prodottosi nel processo.(In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la sussistenza della denunciata violazione dell’art. 5 c.p.c. in una ipotesi in cui, alla data della pronuncia della sentenza della Corte costituzionale, la domanda di arbitrato era già stata notificata ed erano stati designati gli arbitri ad opera delle parti).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22834 del 29/09/2017