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Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2421 del 27/02/1992

Opposizione alla stima - Nell'espropriazione di un bene indiviso - Da parte soltanto di taluni comproprietari - Effetti dell'opposizione nei confronti degli altri - Estensione - Ammissibilità - Termine per l'opposizione - Decorrenza - Irrilevanza.

Nell'espropriazione di un bene indiviso, quando solo taluno dei comproprietari faccia opposizione alla stima nel termine di legge, questa estende i suoi effetti anche agli altri comproprietari, ancorché per essi sia decorso il termine, il giudice dovendo determinare l'indennità in rapporto al bene considerato nel suo complesso ed unità, e non alle singole quote spettanti ai compartecipi.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2421 del 27/02/1992