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Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - procedimento - liquidazione dell'indennità - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15696 del 14/06/2018

Deprezzamento del fondo residuo - Liquidazione di un'unica indennità di espropriazione - Domanda del proprietario per il pagamento delle relative somme - Interpretazione - Necessità.

Il deprezzamento subito dalle parti residue del bene espropriato rientra nell'unica indennità di espropriazione, che, per definizione, riguarda l'intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo del provvedimento ablativo, ivi compresa la perdita di valore della porzione rimanente derivata dalla parziale ablazione del fondo, sia essa agricola o edificabile, non essendo concepibili, in presenza di un'unica vicenda espropriativa, due distinte somme, imputate l'una a titolo di indennità di espropriazione e l'altra a titolo di risarcimento del danno per il deprezzamento subito dai residui terreni. Ne consegue che la domanda del proprietario che lamenti il deprezzamento delle porzioni residue del fondo espropriato va interpretata dalla corte di appello, competente in unico grado ai sensi dell'art. 19, l. n. 865 del 1971, come diretta al pagamento di un'unica indennità, da determinare tenendo conto della diminuzione di valore della parte non espropriata, a norma dell'art. 40, l. n. 2359 del 1865, ancorché il proprietario chieda, per la parte espropriata e per quella residua, il pagamento di somme distinte a titolo indennitario.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15696 del 14/06/2018