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Questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 13 e 24, comma 2, Cost.

Ordine e sicurezza pubblica - polizia di sicurezza - limitazioni di polizia - stranieri - Misure alternative al trattenimento - Convalida - Omessa previsione della necessaria fissazione dell’udienza e della partecipazione di un difensore eventualmente anche nominato d’ufficio - Questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 13 e 24, comma 2, Cost. - Non manifesta infondatezza. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. 1, ORDINANZA INTERLOCUTORIA N. 21930 DEL 07/09/2018

E' rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con gli artt. 13 e 24, comma 2, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida della misura dell'obbligo di presentazione presso un ufficio della forza pubblica, di cui alla lett. c) del citato art. 14 comma 1 bis, si svolga in udienza con la partecipazione necessaria del difensore di fiducia o, in caso di mancata nomina, di un difensore d'ufficio, non potendo il dubbio di legittimità costituzionale essere risolto in via interpretativa, attesi gli insuperabili limiti letterali della legge sospetta: infatti, la "facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida", prevista dall'art. 14, comma 1 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, è chiaramente alternativa all'udienza di convalida con la partecipazione necessaria del difensore del destinatario, prevista, invece, per le misure del trattenimento in un centro di permanenza per i rimpatri e dell'accompagnamento alla frontiera, rispettivamente, dall'art. 14, comma 4, e dall'art. 13, comma 5 bis, del d.lgs. cit.