Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - procedimento - liquidazione dell'indennità - determinazione (stima) - in genere - Indennità di cui all’art. 46 l. n. 2359 del 1865 - Perdita o diminuzione della proprietà per effetto dell’opera pubblica – Decorrenza del termine di prescrizione – Fattispecie. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. U, SENTENZA N. 21589 DEL 04/09/2018
Il termine per la prescrizione del diritto all'indennità prevista dall'art. 46 della l. n. 2359 del 1865 decorre dal momento in cui il danneggiato ha piena conoscenza del pregiudizio derivante dalla perdita o diminuzione di facoltà inerenti al proprio diritto dominicale conseguenti all'esecuzione dell'opera pubblica. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva individuato il "dies a quo" della prescrizione nella data di redazione di un verbale attestante la realizzazione dell'opera pubblica nei suoi tratti essenziali, ritenendo che da quel momento gli aventi diritto fossero nella possibilità di percepire il pregiudizio indennizzabile).