Art. 18 C.C.N.L. dirigenza medica e veterinaria dell'8 giugno 2000
Impiego pubblico - impiegati di enti pubblici in genere - rapporto di impiego - trattamento economico e di quiescenza - Dirigente medico - Sostituzione nell'incarico - Art. 18 c.c.n.l. dirigenza medica e veterinaria dell'8 giugno 2000 - Espletamento di mansioni superiori - Esclusione - Superamento del limite temporale - Irrilevanza - Indennità sostitutiva - Sufficienza - Fondamento. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. L, SENTENZA N. 21565 DEL 03/09/2018
In materia di pubblico impiego contrattualizzato, la sostituzione nell'incarico di dirigente medico del S.S.N., ai sensi dell'art. 18 del c.c.n.l. dirigenza medica e veterinaria dell'8 giugno 2000, non si configura come svolgimento di mansioni superiori poiché avviene nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l'art. 2103 c.c. e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito, ma solo la prevista indennità cd. sostitutiva, senza che rilevi, in senso contrario, la prosecuzione dell'incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici, se prorogato) per l'espletamento della procedura per la copertura del posto vacante, dovendosi considerare adeguatamente remunerativa l'indennità sostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva e, quindi, inapplicabile l'art. 36 Cost.