Urbanistica - concessione edilizia - autorizzazione alla manutenzione straordinaria - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 20959 del 22/08/2018
Disciplina urbanistica - Dell'attività costruttiva edilizia - Licenza di costruzione - Art. 28 della legge regionale siciliana n. 21 del 1973 - Deroga alle prescrizioni dell'art. 9, n. 2, del d.m. 2 aprile 1968 per gli edifici separati da una strada pubblica dalle preesistenti costruzioni - Ambito.
L'art. 28 della legge regionale siciliana n. 21 del 1973 - secondo cui, nei comuni con popolazione non superiore ai cinquantamila abitanti e nelle frazioni degli altri comuni con popolazione non superiore ai diecimila abitanti, l'edificazione, in presenza di strumenti urbanistici già adottati ma non ancora approvati, è consentita, nel preesistente allineamento stradale, anche in deroga al disposto del punto n. 2 dell'art. 9 del d.m. 2 aprile 1968 n. 2519, che prescrive una distanza minima assoluta di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti - non può essere interpretato restrittivamente nel senso della possibilità della licenza in deroga soltanto per la costruzione di edifici che una strada pubblica separi dai preesistenti fabbricati. Detta norma, infatti, pur esigendo il rispetto del preesistente allineamento stradale, non prescrive che la deroga debba necessariamente riguardare la distanza tra l'edificio da costruire e quello antistante posto sull'altro lato della via pubblica, per cui deve ritenersi che la licenza in deroga possa essere concessa anche quando l'immobile preesistente e quello da costruire vengano entrambi a trovarsi allineati sullo stesso lato della via pubblica e siano separati tra loro da uno spazio di natura privata.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 20959 del 22/08/2018