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Atto amministrativo a contenuto non normativo – Cass. n. 5966/2022

Atti amministrativi - interpretazione - Atto amministrativo a contenuto non normativo - Interpretazione - Sindacato del giudice del merito - Censurabilità in cassazione - Modalità - Fattispecie.

 

L'interpretazione di un atto amministrativo a contenuto non normativo, risolvendosi nell'accertamento della volontà della P.A., è riservata al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata e immune dalla violazione delle norme sull'interpretazione dei contratti, applicabili anche agli atti amministrativi, tenendo conto dell'esigenza di certezza dei rapporti e del buon andamento della P.A. Sicché, la parte che denunzi in cassazione l'erronea interpretazione, in sede di merito, di un atto amministrativo, è tenuta, a pena di inammissibilità del ricorso, a indicare quali canoni o criteri ermeneutici siano stati violati; in mancanza, l'individuazione della volontà dell'ente pubblico è censurabile non quando le ragioni addotte a sostegno della decisione siano diverse da quelle della parte, bensì allorché esse si rivelino insufficienti o inficiate da contraddittorietà logica o giuridica. (Nella specie la S.C., confermando la sentenza di secondo grado, ha ritenuto inammissibile il motivo con cui si lamentava impropriamente come vizio di violazione di legge l'inosservanza di un'ordinanza emessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza indicazione dei canoni di interpretazione violati).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 5966 del 23/02/2022 (Rv. 664042 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1362, Cod_Civ_art_1363, Cod_Civ_art_1366

 

Corte

Cassazione

5966

2022